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Cartello di cantiere

Aggiornato il 21 marzo 20174 capitoli4 domande frequenti
Obbligatorio il cartello di cantiere

Riferimenti normativi e motivazioni del cartello di cantiere

A seconda dell'utilizzo, esiste una distinzione fra le varie tipologie di cartello di cantiere, già a partire dalle sue dimensioni. E' il capitolato speciale d'appalto a stabilirle nei cantieri riguardanti lavori privati, mentre nei lavori pubblici bisogna invece far riferimento alla Circolare Ministeriale n. 1729/UL del 1/6/1990 nella quale, fra l'altro, sono fissate le dimensioni minime (base x altezza) di 100x200 cm. Ma perchè è obbligatorio esporre il cartello di cantiere? A cosa serve? La sua funzione principale è quella di informare circa i nominativi dei cosiddetti "soggetti responsabili" nel malaugurato caso in cui, durante o comunque a causa dell'esecuzione dei lavori, dovessero verificarsi danni a cose o persone estranee al cantiere, in modo tale da consentire l'esercizio di eventuali azioni di rivalsa o l'inoltro di richieste di risarcimento.

Inadempienza, illecito penale e sanzioni

La mancata esposizione del cartello di cantiere, o la sua esposizione non sufficientemente visibile, comportano reato penale solo se tali obblighi sono previsti dal regolamento edilizio locale oppure dal permesso all'esecuzione dei lavori o dalla concessione edilizia. Tale circostanza viene aggravata dalla sanzione che prevede un'ammenda fino a €. 10.329,00 prevista in caso d'inosservanza delle varie norme, prescrizioni e modalità previste dal D.P.R. 380/2001 che, per l'appunto, obbliga e disciplina l'esposizione del cartello di cantiere. E' pur vero che l'omissione non rappresenta di per sè un illecito penale, in quanto gli ufficiali ed agenti di polizia, in caso di sospetta mancanza delle necessarie autorizzazioni ai lavori e alla mancanza del cartello in cui esse andrebbero specificate e, quindi, nel sospetto di una presunta violazione edilizia ed urbanistica, hanno l'obbligo di informare l'autorità giudiziaria e i rispettivi organi competenti (comunali, regionali o statali) i quali avranno trenta giorni di tempo per verificare la regolarità dei lavori e disporre gli atti necessari e conseguenti.

Cosa indicare nel cartello di cantiere

Secondo la normativa nazionale vigente, oltre alle eventuali ulteriori indicazioni richieste dalle amministrazioni locali, il cartello di cantiere deve obbligatoriamente contenere informazioni riguardanti la tipologia delle opere che verranno realizzate, il loro importo complessivo, la tipologia di realizzazione (appalto, cottimo, etc.) e gli estremi della concessione edilizia o del permesso di costruire. Inoltre, requisito essenziale è l'indicazione del nome dell'ente appaltante, dell'impresa o l'associazione di imprese esecutrici e, se vi sono, di quelle subappaltatrici. L'obbligo impone anche l'esatta indicazione dei nomi del progettista architettonico, del calcolista delle strutture e dei progettisti degli impianti, nonchè di quelli del Direttore dei Lavori, dei responsabili di cantiere, del coordinatore del progetto (sicurezza), del Direttore di Cantiere e, se vi sono, dei direttori delle imprese in subappalto.Ma non è finita. Infatti, in ogni cartello di cantiere riguardante lavori pubblici, va altresì indicato il dettaglio dell'incidenza, rispetto all'importo complessivo dei lavori, distinguendo fra lavori a base d'asta e oneri per la sicurezza, quali categorie di lavori verranno eseguite ed il ribasso sul prezzo a base d'asta. Chiudono finalmente l'elenco l'indicazione del nome del responsabile del procedimento e la durata complessiva dei lavori.

Cartello di cantiere privato e pubblicità

Sebbene il cartello di cantiere debba essere obbligatoriamente esposto, bisogna dire che, in base ai vari regolamenti comunali, esso è comunque assoggettabile all'imposta comunale sulla pubblicità qualora superi la superficie di 0,5 mq. E' una delle tante contraddizioni del nostro tempo e del nostro bel Paese. Ovviamente, e per fortuna, non sono molti i funzionari pubblici che adottano questa strana e, per certi versi, incomprensibile condotta, anche se perpetrata in ragione del loro ufficio e in assoluta buona fede. In ogni caso, tenendo conto che ogni cittadino ha diritto ad opporre ricorso ad ogni provvedimento della pubblica amministrazione nei suoi confronti, ovviamente nei termini e secondo le modalità di legge, sarebbe meglio evitare l'instaurarsi delle condizioni che possono dare adito a vedersi notificare un provvedimento sanzionatorio per il quale, in caso di ricorso, bisogna esser preparati al rischio di dover pagare molto più che la semplice sanzione, nel caso il ricorso non trovasse accoglimento. E allora? Fare attenzione e non sottovalutare, affidandosi a consulenti esperti.

Domande frequenti

  • È obbligatorio esporre il cartello di cantiere anche nelle ristrutturazioni private?
    Sì, l'esposizione del cartello è generalmente obbligatoria per legge, ma le dimensioni e i dettagli specifici dipendono dal contesto. Nei cantieri privati, le dimensioni sono solitamente definite dal capitolato speciale d'appalto. Nei lavori pubblici, invece, si fa riferimento alla Circolare Ministeriale n. 1729/UL del 1990, che fissa dimensioni minime precise (100x200 cm). La presenza del cartello serve a tutelare terzi in caso di danni, permettendo di identificare subito i soggetti responsabili. È fondamentale verificare sempre il regolamento edilizio locale e le specifiche autorizzazioni concesse, poiché alcune normative comunali potrebbero imporre requisiti aggiuntivi o sanzioni per la mancata visibilità.
  • Quali dati devono essere obbligatoriamente riportati sul cartello di cantiere?
    Il cartello deve contenere informazioni chiare e leggibili per garantire la trasparenza e la responsabilità legale. Devono essere indicati: la tipologia delle opere, l'importo complessivo, la forma contrattuale (appalto, cottimo) e gli estremi del permesso di costruire o concessione edilizia. Fondamentale è l'identificazione completa dei soggetti coinvolti: ente appaltante, impresa(esecutrice e subappaltatrice), progettista, direttore dei lavori, coordinatori per la sicurezza e responsabili di cantiere. Per i lavori pubblici, sono richiesti inoltre dettagli sull'incidenza degli oneri di sicurezza e la durata prevista dei lavori. L'omissione di questi dati può invalidare la tutela legale offerta dal cartello.
  • Quali sono le conseguenze legali e le sanzioni per la mancata esposizione del cartello?
    La mancata esposizione del cartello, se previsto dal regolamento edilizio o dall'autorizzazione ai lavori, configura un illecito amministrativo grave con possibili ripercussioni penali in casi di abuso edilizio. La sanzione pecuniaria può arrivare fino a € 10.329,00 per inosservanza del D.P.R. 380/2001. Se manca il cartello, gli agenti di polizia hanno l'obbligo di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria entro 30 giorni per verificare la regolarità urbanistica. Questo significa che l'assenza del cartello può scatenare controlli approfonditi che potrebbero portare a fermi dei lavori, ordinanze di demolizione o altre sanzioni severe se emergono irregolarità costruttive non dichiarate.
  • Bisogna pagare l'imposta di pubblicità per il cartello di cantiere?
    In linea generale, sì. Secondo i regolamenti comunali, il cartello di cantiere è soggetto all'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) se supera la superficie di 0,5 metri quadrati. Questa norma crea spesso confusione, dato che il cartello ha una funzione di sicurezza e informazione obbligatoria, non pubblicitaria commerciale. Tuttavia, la tassazione rimane valida salvo specifiche esenzioni locali. È consigliabile preventivare questo costo e verificare presso il proprio Comune le aliquote applicabili. Ignorare questo obbligo potrebbe portare a sanzioni aggiuntive, rendendo necessario affidarsi a professionisti che gestiscano correttamente sia gli aspetti tecnici che quelli fiscali della documentazione di cantiere.

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