I lavori in quota rappresentano sicuramente la fascia di lavori più pericolosi in assoluto. Spessissimo, infatti, in caso di caduta accidentale, il lavoratore va irrimediabilmente incontro a conseguenze gravissime per la propria salute. Nei casi più estremi può anche sopraggiungere la morte. La caduta da altezze (più o meno rilevanti) rappresenta la prima causa di infortunio nei lavori in quota. Questi eventi possono generarsi, ad esempio, da perdite di equilibrio o dal mancato rispetto delle dovute misure di sicurezza. Nella scala degli infortuni gravi, seguono un'ampia gamma di lesioni generiche dovute solitamente ad eventi traumatici importanti come lo schiacciamento o il cesoiamento. Da non tralasciare, tra i pericoli possibili, la cosiddetta "sospensione inerte" che si verifica quando il lavoratore rimane appeso all'imbracatura.
Data la pericolosità rappresentata dai lavori in quota, è importantissimo che la sicurezza dei lavoratori venga pienamente garantita da apposite misure. Si parla, ad esempio, di "protezione collettiva" quando ci si riferisce al ponteggio fisso o al parapetto. Vi sono poi gli elementi dedicati alla "protezione personale" come può essere ad esempio l'elmetto o la calzatura antinfortunio. I parapetti mobili costituiscono quella che è definita come "protezione mobile", mentre qualsiasi tipologia di ancoraggio fisso rappresenta una protezione definita come "fissa". La scelta della corretta sicurezza per il lavoratore spetta sempre ed in ogni caso al datore di lavoro. Risulta inoltre obbligatorio per legge che siano sempre i datori di lavoro a vigilare sul corretto rispetto di ogni norma sulla protezione e che ogni lavoratore appartenente al proprio cantiere indossi i dispositivi di sicurezza.
Il cosiddetto Testo Unico sulla sicurezza disciplina, come bene si può capire già dal nome, quella che è l'indispensabile livello di sicurezza nei cantieri in cui sono praticati i lavori in quota. In particolare si può fare riferimento ad un apposito Decreto Legislativo in esso contenuto (il numero 81/2008) che al secondo Capo contiene quelle che vengono definite, testualmente, come normative per prevenire i casi di infortunio sul lavoro sia nei lavori in quota che nel settore delle costruzioni in generale. La legge è molto chiara rispetto ad un altro punto. Il rispetto di tutte le norme contenute nel citato Decreto Legge deve essere garantito in prima persona dai datori di lavoro che, nel caso in cui si verifichino infortuni dovuti alla mancanza applicazione delle stesse, sono direttamente responsabili.
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