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Antinfortunistica

Lavori in quota

I lavori in quota interessano, ad oggi, un gran numero di lavoratori che, per definizione, si espongono al rischio di cadere da una certa altezza.

di Redazione

18 aprile 2017

Come si definiscono i lavori in quota

Quella relativa ai cosiddetti "lavori in quota" rappresenta una grandissima percentuale della totalità dei lavori attualmente presenti. Con questo particolare termine, in particolare, si usa indicare tutte quelle varietà di lavori che espongono coloro che le compiono all'altissimo rischio di caduta dall'alto da un'altezza che supera comunque i due metri. È il cosiddetto "Testo Unico" a contenere tutto ciò regolamenta i lavori in quota. Nel dettaglio, si tratta delle sezioni successive all'articolo 105. Per poter lavorare in quota in maniera sicura è di fondamentale importanza che siano rispettate tutte le norme di sicurezza che vi concernono, come quelle sulle differenti protezioni indispensabili per ogni lavoratore. È compito dello Stato, attraverso i datori di lavoro, verificare che tali norme siano pienamente rispettate.

Quali sono i pericoli per i lavoratori in quota

I lavori in quota rappresentano sicuramente la fascia di lavori più pericolosi in assoluto. Spessissimo, infatti, in caso di caduta accidentale, il lavoratore va irrimediabilmente incontro a conseguenze gravissime per la propria salute. Nei casi più estremi può anche sopraggiungere la morte. La caduta da altezze (più o meno rilevanti) rappresenta la prima causa di infortunio nei lavori in quota. Questi eventi possono generarsi, ad esempio, da perdite di equilibrio o dal mancato rispetto delle dovute misure di sicurezza. Nella scala degli infortuni gravi, seguono un'ampia gamma di lesioni generiche dovute solitamente ad eventi traumatici importanti come lo schiacciamento o il cesoiamento. Da non tralasciare, tra i pericoli possibili, la cosiddetta "sospensione inerte" che si verifica quando il lavoratore rimane appeso all'imbracatura.

Le protezioni indispensabili per i lavoratori in quota

Data la pericolosità rappresentata dai lavori in quota, è importantissimo che la sicurezza dei lavoratori venga pienamente garantita da apposite misure. Si parla, ad esempio, di "protezione collettiva" quando ci si riferisce al ponteggio fisso o al parapetto. Vi sono poi gli elementi dedicati alla "protezione personale" come può essere ad esempio l'elmetto o la calzatura antinfortunio. I parapetti mobili costituiscono quella che è definita come "protezione mobile", mentre qualsiasi tipologia di ancoraggio fisso rappresenta una protezione definita come "fissa". La scelta della corretta sicurezza per il lavoratore spetta sempre ed in ogni caso al datore di lavoro. Risulta inoltre obbligatorio per legge che siano sempre i datori di lavoro a vigilare sul corretto rispetto di ogni norma sulla protezione e che ogni lavoratore appartenente al proprio cantiere indossi i dispositivi di sicurezza.

Cosa dice la legge

Il cosiddetto Testo Unico sulla sicurezza disciplina, come bene si può capire già dal nome, quella che è l'indispensabile livello di sicurezza nei cantieri in cui sono praticati i lavori in quota. In particolare si può fare riferimento ad un apposito Decreto Legislativo in esso contenuto (il numero 81/2008) che al secondo Capo contiene quelle che vengono definite, testualmente, come normative per prevenire i casi di infortunio sul lavoro sia nei lavori in quota che nel settore delle costruzioni in generale. La legge è molto chiara rispetto ad un altro punto. Il rispetto di tutte le norme contenute nel citato Decreto Legge deve essere garantito in prima persona dai datori di lavoro che, nel caso in cui si verifichino infortuni dovuti alla mancanza applicazione delle stesse, sono direttamente responsabili.

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Domande frequenti

  • Qual è la soglia di altezza che qualifica ufficialmente un'attività come "lavoro in quota"?
    Secondo la normativa vigente, definita dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), si considerano lavori in quota tutte quelle attività svolte in posizioni provvisorie o definitive da cui si possa cadere con un dislivello superiore a due metri. Questa soglia è fondamentale perché oltrepassarla attiva obblighi specifici per il datore di lavoro e richiede l'adozione rigorosa di misure di prevenzione e protezione contro le cadute dall'alto, distinguendo queste operazioni dalle semplici attività in piano.
  • Quali sono i principali rischi per la salute durante i lavori in quota?
    Il rischio principale e più grave è la caduta dall'alto, che rappresenta la prima causa di infortuni mortali o invalidanti in questo settore. Oltre alle conseguenze dirette dell'impatto, come fratture o trauma cranico, esiste il pericolo della "sospensione inerte": se un lavoratore cade e rimane sospeso nell'imbracatura per troppo tempo, può andare incontro a shock da sospensione, ischemia o persino morte, anche dopo essere stato salvato dalla caduta. Altri rischi includono schiacciamento o cesoiamento causati da oggetti o strutture che cadono.
  • Quali dispositivi di protezione individuale (DPI) sono obbligatori per chi lavora in quota?
    La protezione personale è essenziale e include diversi DPI fondamentali. L'elmetto protegge la testa da impatti o oggetti cadenti. L'imbracatura anticaduta è obbligatoria per collegarsi ai sistemi di ancoraggio e assorbire l'energia di caduta. Le calzature antinfortunio, spesso dotate di puntale rinforzato e suola antiscivolo, garantiscono stabilità e protezione dei piedi. Inoltre, possono essere necessari guanti protettivi e occhiali. Tutti questi dispositivi devono essere certificati, mantenuti in efficienza e utilizzati correttamente sotto la supervisione del datore di lavoro.
  • Cosa si intende per protezione collettiva e quali esempi ne esistono?
    Le protezioni collettive hanno la priorità assoluta sulle individuali perché agiscono senza richiedere l'intervento attivo del lavoratore. Esempi tipici includono i parapetti fissi o mobili installati sui bordi dei piani di lavoro, che impediscono fisicamente la caduta. Anche i ponteggi stabili e le reti di sicurezza posizionate sottostanti rientrano in questa categoria. Queste soluzioni proteggono tutti i presenti nell'area di lavoro contemporaneamente, riducendo il rischio residuo rispetto ai soli dispositivi personali come le imbracature.
  • Chi è responsabile del rispetto delle norme di sicurezza nei lavori in quota?
    La responsabilità primaria ricade interamente sul datore di lavoro, che deve garantire il rispetto del D.Lgs. 81/2008. Questo include la valutazione dei rischi, la fornitura e manutenzione dei DPI, la formazione specifica dei dipendenti e la vigilazione costante affinché le norme vengano applicate. In caso di infortuni derivanti dalla mancata osservanza delle procedure di sicurezza, il datore di lavoro risponde civilmente e penalmente. Il lavoratore, a sua volta, ha il dovere di utilizzare correttamente i mezzi di protezione forniti e segnalare eventuali malfunzionamenti.

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