Parcheggi condominiali
Secondo la legge, i parcheggi condominiali costituiscono parti comuni del condominio. Di conseguenza, la proprietà degli spazi destinati al parcheggio spetta a tutti i condomini, i quali hanno il diritto di servirsene (senza impedirne agli altri il godimento). Le parti comuni del condominio hanno la funzione di soddisfare tutti gli abitanti. In questo modo, viene assicurato l'utilizzo ed il godimento collettivo delle aree di parcheggio, che sono accessorie rispetto alle singole unità abitative. Questo è valido a meno che non sia presente una disposizione del regolamento di condominio (oppure una delibera assembleare) che riservi un parcheggio condominiale alla proprietà esclusiva di un particolare condomino. In questo caso, il godimento dello spazio spettarà esclusivamente al singolo abitante.
L'organizzazione dei parcheggi condominiali nello spazio comune può svolgersi in modalità diversa a seconda delle circostanze. Possono esistere veri e propri locali interni che fungono da box, oppure un cortile condominiale ripartito in posti auto. Ancora, il regolamento può prevedere un utilizzo libero delle aree destinate al parcheggio, con i condomini che di volta in volta scelgono dove sostare. La gestione dei parcheggi condominiali spetta all'assemblea di condominio. In particolare, per la realizzazione di nuovi parcheggi è necessaria l'autorizzazione della maggioranza dei presenti, che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio. Invece, per un miglioramento dell'utilizzo dei parcheggi esistenti, occorre una maggioranza che rappresenti almeno i 2/3 del valore del fabbricato.
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Come in precedenza descritto, un singolo posto macchina può anche appartenere all'esclusiva proprietà di un abitante dello stabile. In questo caso, gli altri condomini non vantano diritti su quell'area: quindi, non vi possono sostare con la propria auto. Fino al 2006, la legge stabiliva che i parcheggi condominiali fossero legati da un "vincolo di pertinenzialità" con l'unità abitativa di riferimento. Di conseguenza, il proprietario dell'appartamento non poteva vendere il proprio posto auto separatamente dalla propria abitazione. Dal dicembre 2006 la legge consente al condomino di alienare il solo spazio destinato al parcheggio, anche a terzi estranei alla comunità condominiale. In questo senso, le aree di parcheggio sono attualmente considerate autonome rispetto agli appartamenti condominiali.
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