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L'abbattimento barriere architettoniche

Aggiornato il 27 aprile 20174 capitoli5 domande frequenti
Non abbattersi ma abbattere le barriere

Le barriere architettoniche

Sono considerate barriere architettoniche tutti gli ostacoli fisici che costituiscono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che per qualsiasi causa hanno capacità motorie ridotte o impedite. Tra questi sono inclusi inoltre, gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti. Vanno intese altresì come barriere, le mancanze di idonei accorgimenti e segnalazioni che permettano di orientarsi e riconoscere luoghi o fonti di pericolo per chiunque, soprattutto ciechi e sordi. L'abbattimento delle barriere architettoniche è un argomento che riguarda edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, edifici pubblici di edilizia residenziale e non, spazi esterni agli edifici sia pubblici che privati.

Accessibilità, visibilità ed adattabilità

In ambito residenziale, sia per edifici di nuova costruzione che per quelli sottoposti a ristrutturazione, il tema dell'abbattimento barriere architettoniche riveste particolare attenzione. Esistono tre livelli di qualità dello spazio costruito: il più alto è l'accessibilità, seguito dalla visibilità e dall'adattabilità. Rappresentano criteri a mezzo dei quali gli spazi, sia interni che esterni ad un edificio, diventano fruibili e al massimo delle loro potenzialità per le persone portatrici di handicap. Quando si parla di accessibilità, si fa riferimento alla massima fruibilità di uno spazio progettato e quindi alla condizione necessaria di accessibilità agli ambienti. La visibilità riguarda invece una condizione più limitante di accessibilità, poiché viene estesa ad una sola parte dell'edificio o dell'unità immobiliare. L'adattabilità infine prelude alla possibilità di trasformare le attuali condizioni di accessibilità.

Normativa in tema di abbattimento barriere architettoniche

La legislazione italiana mette a disposizione una serie di strumenti normativi con cui regolamentare il tema delle barriere architettoniche promuovendo il loro abbattimento. Nel D.P.R. 380/2001 o Testo Unico dell'Edilizia, l'articolo 77 contiene una serie di disposizioni in merito alla progettazione di nuovi edifici e alla ristrutturazione di fabbricati esistenti destinati a edilizia residenziale. Tale D.P.R. sostituisce ed implementa l'ormai sorpassata L. 13/1989, con la quale si stabilivano una serie di norme per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. In ambito pubblico invece, il D.M. 236/1989, contiene prescrizioni tecniche necessarie a garantire gli idonei requisiti di accessibilità, adattabilità e visibilità. Esiste infine, in talune regioni, una specifica disciplina preposta a tali scopi.

Soluzioni in ambito abitativo

In casa nostra, gli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche possono eseguirsi con una semplice comunicazione di Edilizia Libera, sottoscritta dal proprietario dell'immobile o dagli aventi diritto ed inoltrata al comune. Se trattasi di una ristrutturazione edilizia si agisce sul criterio dell'adattabilità rendendo fruibili gli spazi e possibile l'accesso ai medesimi. In tal senso, la normativa afferma che le porte d'accesso all'unità devono avere larghezza almeno di 80 cm, mentre quelle interne, partire da 75 cm. Deve essere lasciata libera per l'apertura una profondità di 190 cm per porte ad anta unica (di larghezza inferiore ai 120 cm) con maniglia ubicata a 40 cm da terra. I percorsi devono essere larghi almeno 1 metro con spazi di manovra di 45 x 135 cm oppure con sfera di diametro 140 cm. I pavimenti non devono superare dislivelli di 2.5 m, mentre le rampe devono avere pendenza inferiore al 8% per lunghezze minore di 10 m. Le rampe di scale non devono superare la lunghezza di 1.20 m. L'edificio può dotarsi di ascensore se il dislivello è superiore a quattro piani.

Domande frequenti

  • Quali sono le dimensioni minime obbligatorie per porte e corridoi durante i lavori di adeguamento?
    Per garantire l'accessibilità interna, la normativa impone specifiche misure dimensionali. Le porte principali di accesso all'unità abitativa devono avere una larghezza minima di 80 cm, mentre le porte interne non possono essere inferiori a 75 cm. Per quanto riguarda i percorsi, la larghezza deve essere di almeno 1 metro. Inoltre, è necessario prevedere spazi di manovra adeguati: si accettano aree rettangolari di 45x135 cm o cerchi con diametro di 140 cm, fondamentali per consentire il passaggio agevole anche a chi utilizza sedie a rotelle o ausili motori.
  • Come devono essere realizzate le rampe per superare i dislivelli in sicurezza?
    Le rampe rappresentano una soluzione efficace per l'adattamento degli spazi verticali. Affinché siano sicure e conformi alle norme, la pendenza non deve mai superare l'8%, specialmente se la lunghezza della rampa è inferiore a 10 metri. È importante notare che le rampe di scala singole non dovrebbero superare i 1,20 metri di lunghezza; oltre tale misura, è preferibile inserire pianerottoli di riposo. Inoltre, i pavimenti non devono presentare dislivelli superiori a 2,5 mm per evitare inciampi, garantendo così una superficie continua e scorrevole per la mobilità ridotta.
  • È obbligatorio installare un ascensore nella propria casa privata?
    L'obbligo di installazione dell'ascensore scatta principalmente quando il dislivello da superare supera i quattro piani. Tuttavia, anche in assenza di questo requisito numerico, è fondamentale valutare l'adattabilità dell'immobile. Se la struttura lo permette, l'installazione di un ascensore o di una piattaforma elevatrice migliora significativamente la fruibilità dell'abitazione nel lungo termine. In caso di ristrutturazione, si applica il principio dell'adattabilità, ovvero rendere gli spazi già ora utilizzabili o predisporli per futuri interventi, assicurando che l'accesso agli ambienti essenziali sia garantito.
  • Che procedura burocratica devo seguire per realizzare questi interventi?
    Nella maggior parte dei casi, gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche in ambito privato richiedono una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) o, per interventi minori, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o Edilizia Libera, a seconda della complessità delle opere. La pratica va sottoscritta dal proprietario o dai legittimati e presentata al Comune competente. È consigliabile farsi affiancare da un tecnico abilitato (geometra, architetto o ingegnere) per verificare la conformità alle normative locali e nazionali, evitando sanzioni e assicurando che i lavori rispettino i parametri tecnici richiesti.
  • Qual è la differenza tra accessibilità, visibilità e adattabilità?
    Questi tre concetti definiscono i livelli di qualità dello spazio costruito. L'accessibilità indica la massima fruibilità di tutto lo spazio, progettato fin dall'inizio per essere utilizzato da chiunque senza barriere. La visibilità è un livello intermedio, dove solo alcune parti dell'edificio risultano accessibili. L'adattabilità, infine, è il concetto chiave nelle ristrutturazioni: prevede che lo stato attuale possa essere facilmente modificato in futuro per migliorare l'accessibilità. Questo approccio è particolarmente rilevante negli edifici esistenti, dove si cerca di rendere gli spazi immediatamente fruibili o pronti per interventi successivi.

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