Il Quinto Conto Energia
Tramite il Quinto Conto Energia, detto anche DM 5 Luglio 2012, si erano ridefiniti gli iter per accedere agli incentivi per chi produceva energia elettrica tramite pannelli fotovoltaici. Il Quinto Conto Energia era scattato dal 27 agosto 2012 e prevedeva costi indicativi cumulati annui degli incentivi uguali a 6 miliardi di euro. A giugno 2013, a seguito della comunicazione da parte del GSE del raggiungimento dei costi indicativi di 6,7 miliardi di euro, come da legge, il Quinto Conto Energia non venne più applicato. Questo accadde a partire dal 6 luglio 2013, ovvero trascorsi 30 giorni dal raggiungimento della soglia indicata. Provvedimento, quindi, dalla vita abbastanza breve. Gli ambiti di applicazione riguardavano gli impianti fotovoltaici classici, quelli a concentrazione e quelli innovativi. Per quanto previsto dal DM 5/07/2012 gli incentivi si applicavano per le nuove costruzioni, i rifacimenti totali e i potenziamenti di impianti già preesistenti.
Come si accedeva al Quinto Conto Energia
Dato per certo che gli incentivi del Quinto Conto Energia sono terminati da qualche anno ormai, può essere comunque interessante sapere come si accedeva a queste tariffe incentivanti. Era previsto un accesso di tipo diretto e uno tramite registro. Il primo prevedeva, per l'appunto, un accesso diretto, dopo aver presentato una domanda al GSE per gli impianti con potenza fino a 50 kW installati su immobili dove si erano sostituite coperture in eternit o amianto. Era previsto anche per gli impianti la cui potenza iniziale non superava i 12 kW e per cui si incrementava la potenza per un valore non superiore a 12 kW. Valeva, inoltre, per gli impianti innovativi e quelli la cui realizzazione era prevista dalle Amministrazioni Pubbliche. Infine valeva per gli impianti con potenza compresa tra 12 e 20 kW e soggetti ad incrementi di potenza non superiori a 20 kW nè inferiore a 12 kW. In alternativa, per le altre tipologie di impianto, bisognava iscriversi nei registri del GSE pubblicati periodicamente.
La richiesta degli incentivi sotto il piano pratico
Una volta che si era verificato di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per la concessione dei benefici, occorreva sapere come procedere per inoltrare la richiesta per gli incentivi sotto il piano pratico. Il tutto andava fatto per via informatizzata, direttamente all'interno dell'Are Clienti del sito del GSE. Era possibile inviare le documentazioni per richiedere gli incentivi e per l'iscrizione al registro. C'erano dei tempi da rispettare per questo. Le richieste andavano presentate entro e non oltre 15 giorni dal momento in cui l'impianto entrava in esercizio. Trattandosi di un'area personale, e quindi per questo completamente riservata, ciascun utente che volesse beneficiare del Quinto Conto Energia doveva registrarsi al portale del GSE. Si ottenevano, in questa maniera, le credenziali d'accesso. Per poter proseguire si doveva abilitare la voce FTV-SR e selezionare subito la sezione per l'invio.
Le tariffe incentivanti del Quinto Conto Energia
Il Quinto Conto Energia prevedeva diverse tariffe incentivanti che comprendevano l'energia prodotta (considerata nel suo valore netto) ed una cosiddetta tariffa premio, ovvero quella che invece veniva consumata sul posto. In particolare, per quanto concerne la prima voce si differenziavano gli impianti in base alla loro potenza nominale. Da una parte si collocavano gli impianti con una potenza fino a 1 MW che comprendevano nel loro gruppo anche quelli cosiddetti innovativi e quelli a concentrazione. Se la potenza nominale degli impianti da considerare era maggiore ad 1 MW, a chi ne aveva il diritto veniva erogata la differenza tra la tariffa onnicomprensiva ed il costo zonale. Quest'ultimo parametro era sicuramente quello che più di tutti era suscettibile a variazioni. Solo la tariffa premio era prevista per gli impianti con potenza non superiore a 20 kW che consumavano l'energia prodotta ma non la immettevano nella rete. Le tariffe incentivanti venivano riconosciute per 20 anni e rimanevano costanti per tutto questo periodo.
Maggiorazione tariffe incentivanti
Il Decreto Ministeriale 05/07/2012, ovvero il Quinto Conto Energia, prevedeva che si avessero, al verificarsi di determinate condizioni, alcune maggiorazioni sulle tariffe incentivanti. Queste erano previste, ad esempio, per qualsiasi tipologia di impianto fotovoltaico le cui componenti fossero state realizzate in maniera esclusiva all'interno di un Paese appartenente alla Comunità Europea. Per completezza è bene ricordare che questi sono Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Danimarca, Irlanda, Regno Unito, Grecia, Portogallo, Stagna, Austria, Finlandia, Svezia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Bulgaria, Romania e Croazia. Le maggiorazioni riguardavano, poi, qualsiasi impianto realizzato su immobili che in precedenza prevedevano una copertura in eternit o amianto, successivamente rimossi.
Regimi fiscali Quinto Conto Energia
Interessante appare analizzare quelli che sono i regimi fiscali che riguardavano il Quinto Conto Energia. E' direttamente l'Agenzia delle Entrate che regolamenta la disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti di tipo fotovoltaico. E' prevista normalmente l'IVA agevolata al 10% in base a quanto stabilito dal DRR n° 633 del 1972. L'IVA è sempre quella relativa agli acquisti e alle realizzazioni degli impianti fotovoltaici. Secondo quanto previsto dall'articolo 19 del suddetto Decreto Presidenziale, qualsiasi spesa sostenuta per acquistare o costruire l'impianto fotovoltaico è soggetta a detraibilità. Per quanto riguarda le tariffe incentivanti, è stato sempre chiarito che queste non sono mai soggette all'IVA proprio perché vengono configurate al pari dei finanziamenti a fondo perduto. Si comprende che nel momento in cui si decide di approfittare dei benefici dovuti a provvedimenti come il Conto Energia è indispensabile comprenderne gli aspetti fiscali.
Domande frequenti
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È ancora possibile accedere al Quinto Conto Energia per installare nuovi pannelli?No, il Quinto Conto Energia (DM 5 luglio 2012) ha cessato definitivamente di operare dal 6 luglio 2013. Lo stop fu causato dal raggiungimento anticipato del budget massimo di incentivi disponibili, fissato inizialmente a 6 miliardi di euro e poi salito a 6,7 miliardi. Di conseguenza, non è più possibile presentare nuove domande per ottenere le tariffe incentivanti previste da questo specifico decreto ministeriale. Chi intende installare un impianto fotovoltaico oggi deve fare riferimento ai meccanismi attuali, come lo Scambio sul Posto, la Rivalutazione Economica o le aste del GSE, poiché il quadro normativo è cambiato radicalmente negli ultimi dieci anni.
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Quali erano i requisiti principali per accedere agli incentivi del Quinto Conto Energia?Gli incentivi erano destinati a impianti fotovoltaici classici, a concentrazione e innovativi, installati su nuove costruzioni, in caso di rifacimento totale o potenziamento di impianti esistenti. L'accesso poteva avvenire direttamente tramite GSE per impianti piccoli (fino a 50 kW su edifici con copertura in amianto rimosso, o fino a 12/20 kW per potenziamenti specifici) o tramite iscrizione ai Registri del GSE per le altre categorie. Era fondamentale che la richiesta fosse presentata entro 15 giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto attraverso l'Area Clienti dedicata, previa registrazione e attivazione della funzione specifica.
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Come funzionavano le tariffe incentivanti e per quanto tempo duravano?Le tariffe incentivanti del Quinto Conto Energia erano garantite per un periodo fisso di 20 anni e rimanevano costanti durante tutta la durata. Esse includevano due componenti: una tariffa sull'energia immessa in rete (calcolata in base alla potenza nominale, con differenze per impianti sotto o sopra 1 MW) e una 'tariffa premio' per l'energia autoconsumata localmente, prevista solo per impianti fino a 20 kW. Per gli impianti di grande taglia (>1 MW), la tariffa era la differenza tra quella onnicomprensiva e il costo zonale dell'energia, parametro soggetto a variazioni. Questa struttura mirava a remunerare sia la produzione netta che il consumo immediato.
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Esistevano maggiorazioni sulle tariffe per specifiche condizioni?Sì, il decreto prevedeva maggiorazioni sulle tariffe incentivanti in casi particolari. Una condizione rilevante era l'utilizzo esclusivo di componenti realizzati in Paesi membri dell'Unione Europea (all'epoca inclusi stati come Germania, Francia, Italia, ecc.). Un'altra importante maggiorazione era prevista per gli impianti installati su immobili in cui fosse stata precedentemente rimossa la copertura in eternit o amianto. Questi bonus avevano l'obiettivo di incentivare non solo la produzione verde, ma anche la bonifica ambientale e l'acquisto di materiale europeo, aumentando il valore economico dell'incentivo per chi soddisfaceva tali criteri specifici.
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Come venivano tassati gli incentivi del Quinto Conto Energia?La disciplina fiscale era gestita dall'Agenzia delle Entrate. Per le spese di acquisto e installazione dell'impianto, era applicabile l'IVA agevolata al 10%, con possibilità di detrazione delle spese secondo il DPR 633/1972. Importante precisare che le tariffe incentivanti errogate dal GSE non erano soggette a IVA, poiché venivano classificate giuridicamente come finanziamenti a fondo perduto e non come corrispettivi per servizi. Tuttavia, gli incentivi stessi costituivano reddito imponibile per l'imposta sul reddito (IRPEF o IRES), rendendo necessario inserirli nella dichiarazione dei redditi annuale come componente reddituale.










